L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha pubblicato le linee guida di aggiornamento sulla direttiva NIS2. In particolare, si sono integrate le modalità di designazione del punto di contatto e di aggiornamento annuale delle informazioni.
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Aggiornata la NIS2
L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha pubblicato gli aggiornamenti della Direttiva NIS2, fondamentale nell’adeguamento del Sistema Paese agli obblighi in materia di cybersecurity.
Così: “In linea con quanto stabilito dall’articolo 7, commi 3 e 4, del decreto NIS, la determinazione ACN 283727 del 22 luglio 2025 aggiorna la precedente determinazione (38565 del 26 novembre 2024). Lo fa integrandovi le modalità di designazione del punto di contatto e di aggiornamento annuale delle informazioni, tramite il servizio dedicato NIS/Aggiornamento annuale disponibile sul Portale ACN“.
Nel frattempo sta proseguendo l’adeguamento alla stessa Direttiva NIS2 dei soggetti “essenziali” e “importanti” sta proseguendo sotto l’egida e nelle misure dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
Punto di contatto e sostituto
Oltre a verificare la correttezza dei dati anagrafici e di contatto, nonché della delega, del punto di contatto, entro il 31 maggio 2025 i soggetti NIS hanno dovuto designare il sostituto punto di contatto.
Il sostituto punto di contatto (cfr. art. 8 determinazione ACN 283727 del 22 luglio 2025) è una persona fisica. Una persona fisica che è distinta dal punto di contatto (cfr. art. 4, comma 1 determinazione ACN 283727 del 22 luglio 2025) pur designata con le medesime modalità.
Quest’ultimo funge da supporto delle proprie funzioni. Inoltre, può interloquire direttamente con l’Autorità nazionale competente NIS e può effettuare sulla piattaforma digitale le medesime azioni del punto di contatto.
In secondo luogo, per agevolare le attività tramite i servizi NIS sul Portale ACN, il punto di contatto potrà farsi assistere da ulteriori utenti, invitandoli a svolgere il ruolo di operatore o di segreteria.
Spazio di indirizzamento IP e nomi di dominio
L’ACN ha poi spiegato: “Tra le attività necessarie per effettuare l’aggiornamento annuale delle informazioni, i punti di contatto dovranno indicare gli indirizzi IP pubblici e statici“.
Ossia tutti quelli indirizzi che il soggetto NIS utilizza o ha nella propria disponibilità. Il tutto, “dopo aver firmato contratti o accordi con fornitori” di servizi Internet (ISP). Ma anche con Registri Internet Regionali o altre organizzazioni deputate alla fornitura di indirizzi IP. In questo senso la cornice è quella sulla base delle normative e degli accordi nazionali, europei e internazionali vigenti.
Inoltre, i punti di contatto dovranno indicare i nomi di dominio che il soggetto NIS. Sia quelli che utilizza o quelli che ha nella propria disponibilità in forza di contratti o accordi con fornitori di servizi di registrazione. Siano questi di nomi di dominio o altre organizzazioni deputate.
Altre informazioni
Per concludere l’adempimento, sarà necessario anche verificare la correttezza dei dati anagrafici e di contatto del soggetto NIS. E contestualmente, bisognerà indicare ulteriori informazioni. Tra quelli che sono stati oggetto di specifica, i servizi offerti e le sedi nell’UE.

















